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Musica troppo alta in mare: ordinanza della capitaneria di porto di Mazara

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Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo:
VISTA: la legge 8 luglio 2003, n. 172 recante “disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
VISTO: il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”;
VISTO: il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 recante il “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto”, modificato con decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133;
VISTO: il decreto ministeriale 1° settembre 2021 recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”, come modificato dal decreto ministeriale 6 aprile 2023 e dal decreto ministeriale 29 luglio 2024;
VISTO: il decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133, recante “Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.”;
VISTO: il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG 72), approvato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
VISTO: il dispaccio protocollo n. 260268 in data 10/03/1993 dell’allora Ministero della Marina Mercantile in materia di “Circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare”; m_inf.AE8609D.REG_CPMAZ_ORDINANZE.R.0000034.18-07-2025.h.08:41
VISTO: il dispaccio protocollo n. 1031 in data 23/01/2009 Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di “richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto (D.M. 146/08)”;
CONSIDERATO: che si è riscontrato un aumento esponenziale del fenomeno delle feste a bordo di private unità da diporto nei tratti di mare adiacenti alla costa con utilizzo improprio di impianti di diffusione sonora esterna percepibili su vaste aree di mare e costiere del circondario marittimo;
CONSIDERATO: che tali emissioni diffuse risultano, nello specifico, gravemente pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione atteso che arrecano disturbo al corretto ascolto del canale 16 – dichiarato a livello internazionale canale di emergenza, cui ciascun navigante non può esimersi al fine di non incorrere in possibili omissioni in caso di richieste di soccorso durante la navigazione – ovvero compromettono l’ascolto di segnali sonori di unità navali tesi ad evitare sinistri marittimi;
CONSIDERATA: la necessità, altresì, di provvedere alla tutela della salvaguardia della vita umana in mare nell’ambito di 500 metri dalla costa ove insistono attività di balneazione e da diporto in relazione alle situazioni di emergenza cui ciascun bagnante e/o navigante non può esimersi dal vigile ascolto al fine di non incorrere in possibili omissioni in caso di richieste di soccorso in prossimità;
CONSIDERATA: la necessità di provvedere alla tutela della sicurezza della navigazione connessa agli ambienti di vita interni ed esterni dell’unità navale;
RITENUTO: necessario, alla luce delle suddette mutate esigenze, attualizzare la disciplina delle attività nautiche diportistiche di cui alla Ordinanza n. 29 del 27 novembre 2020 (Disciplina degli accosti, della navigazione e delle attività nel porto e nella rada di Mazara del Vallo) e ss.mm. e ii;
VISTI: gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;
VISTO: del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
O R D I N A
Art. 1
(Divieto)
Fermo restando le prescrizioni di competenza di altre Autorità in aspetti connessi, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, lungo il litorale del Circondario marittimo di Mazara del Vallo e, in particolare, entro 500 metri dalla costa è vietato l’utilizzo di strumenti di amplificazione sonora a bordo di qualsiasi tipo di unità da diporto.
Art. 2
(Disposizioni finali e norme sanzionatorie)
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è punito, se il fatto non costituisce altro reato o illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, ai sensi: • del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria; • degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione; • degli articoli 650, 659 e 673 del Codice penale.
La presente Ordinanza, sarà resa pubblica tramite affissione all’albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale di questo Comando, all’indirizzo web: http://www.guardiacostiera.gov.it

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