Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:
VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia
portuale” e ss.mm.ii.;
VISTA gli avvisi di allerta meteo diramati dalla competente Protezione Civile, con i quali si
preannuncia una fase di maltempo di forte intensità per le giornate di lunedì 19 e
martedì 20 gennaio 2026;
VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del codice della navigazione e l’articolo 59 del relativo
regolamento di esecuzione;
VISTA la propria Ordinanza n. 28/2020 datata 24/11/2020 “Regolamento di Circolazione
stradale in ambito portuale” Porto di Mazara del Vallo Ed. Nov. 2020” e ss.mm. e ii;
VISTA la propria Ordinanza n. 29/2020 datata 27/11/2020 “”Disciplina degli Accosti, della
Navigazione e delle attività nel porto e nella rada di Mazara Del Vallo” e ss.mm. e ii;
VISTA la propria Ordinanza n° 45 in data 01/10/2007 recante “Regolamento del porto di
Marinella di Selinunte”, come modificata con ordinanze n. 43/2011 e 44/2011,
entrambe in data 19.07.2011;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 2 datata 18.01.2026 del Comune di Castelvetrano;
CONSIDERATA: l’esposizione orografica dei porti di questo Compartimento Marittimo ai venti di
Levante e di Scirocco e la conseguente previsione di violente mareggiate che
potrebbero investire le infrastrutture portuali, con particolare riferimento alle opere
foranee e alle banchine esposte;
RITENUTA: la sussistenza di un pericolo grave, concreto ed attuale per l’incolumità pubblica e
privata, derivante dal possibile sormonto delle onde sulle banchine, dalla presenza di
detriti, dalla forza del vento e dalla scivolosità delle pavimentazioni in tutti gli scali di
competenza;
RAVVISATA: l’inderogabile necessità ed urgenza di adottare provvedimenti a carattere preventivo
e cautelare, atti a inibire la presenza di persone e mezzi nelle aree a rischio, al fine di
prevenire sinistri e salvaguardare la vita umana.
ORDINA
Articolo 1
(Interdizione all’accesso in ambito portuale)
Con effetto immediato e fino a cessata esigenza, correlata al ristabilirsi delle condizioni di
sicurezza meteomarine e alla revoca delle allerte vigenti, è disposto il DIVIETO ASSOLUTO di
accesso veicolare e pedonale all’interno di tutti gli ambiti portuali di competenza della scrivente
1Autorità Marittima (Porto Nuovo di Mazara del Vallo, approdo turistico di San Vito e porticciolo di
Marinella di Selinunte). L’interdizione si applica indistintamente a tutti i varchi portuali di accesso,
sia principali che secondari, presenti nei suddetti porti, nonché ai varchi ed alle banchine di
accesso alle aree in concessione, ivi comprese le strutture adibite al diporto nautico.
Fanno eccezione al presente divieto, oltre al personale preposto al soccorso ed alla vigilanza in
genere, gli addetti ai servizi tecnico-nautici e gli equipaggi dei motopesca all’ormeggio nel porto
Nuovo di Mazara del Vallo che, previa comunicazione preventiva alla sala operativa della
Capitaneria di porto (via telefono al numero 0923.946388), manifestassero la necessità di recarsi
sottobordo o a bordo unità, per il rinforzo degli ormeggi ed una migliore vigilanza dell’assetto
nave.
E’ fatto obbligo ai concessionari di strutture in ambito portuale di adottare tutte le precauzioni del
caso a tutela del personale di vigilanza che dovesse permanere all’interno della struttura per
monitorare l’andamento delle condizioni meteomarine, segnalando a questa Autorità marittima
ogni anomalia o problematica che possa avere riflessi sulla salvaguardia della vita umana in mare
e sulla sicurezza della navigazione.
Articolo 2
(Divieti specifici di circolazione e sosta)
È tassativamente vietato il transito, la sosta e la permanenza di persone e veicoli su tutte le
banchine, moli e piazzali ricadenti nei sorgitori di competenza della scrivente Autorità Marittima ed
è fatto specifico e perentorio divieto di avvicinarsi, a qualsiasi titolo, alle opere foranee, ai moli
guardiani, alle dighe (sia di sopraflutto che di sottoflutto) e ai frangiflutti presenti. Il divieto si intende
esteso alla sommità dei muri di paraonde e ai camminamenti alti, alla viabilità carrabile e pedonale
sottostante o adiacente alle opere di difesa, alle testate dei moli e a tutte le aree limitrofe allo
specchio acqueo direttamente esposte al moto ondoso. È, altresì, vietata la sosta in prossimità del
ciglio di tutte le banchine portuali, stante il rischio di onde di sormonto e/o repentine variazioni del
livello del mare.
Articolo 3
(Deroghe)
Fatta eccezione per quanto già prescritto all’articolo 1, eventuali deroghe potranno essere
concesse, caso per caso, esclusivamente per comprovate ed indifferibili esigenze di emergenza o
di servizio essenziale, previa specifica autorizzazione da rilasciarsi a cura di questa Autorità
Marittima.
Articolo 4
(Disposizioni finali e sanzioni)
La presente ordinanza viene emessa sotto i profili di competenza in materia di vigilanza e di polizia
marittima ed ai fini della sicurezza della Navigazione e portuale. Per i contravventori alla presente
ordinanza si applicheranno:
– autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale
di cui all’art. 1231 del C.N., nonché la sanzione di cui all’art. 1174 C.N. per violazione di
un provvedimento legalmente dato in materia di polizia dei porti.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità
verrà assicurata mediante pubblicazione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale delle
Capitanerie di porto – Guardia costiera, all’indirizzo web: http://www.guardiacostiera.gov.it.

