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Maltempo: ordinanza della capitaneria di porto di Mazara

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Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:

VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia

portuale” e ss.mm.ii.;

VISTA gli avvisi di allerta meteo diramati dalla competente Protezione Civile, con i quali si

preannuncia una fase di maltempo di forte intensità per le giornate di lunedì 19 e

martedì 20 gennaio 2026;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del codice della navigazione e l’articolo 59 del relativo

regolamento di esecuzione;

VISTA la propria Ordinanza n. 28/2020 datata 24/11/2020 “Regolamento di Circolazione

stradale in ambito portuale” Porto di Mazara del Vallo Ed. Nov. 2020” e ss.mm. e ii;

VISTA la propria Ordinanza n. 29/2020 datata 27/11/2020 “”Disciplina degli Accosti, della

Navigazione e delle attività nel porto e nella rada di Mazara Del Vallo” e ss.mm. e ii;

VISTA la propria Ordinanza n° 45 in data 01/10/2007 recante “Regolamento del porto di

Marinella di Selinunte”, come modificata con ordinanze n. 43/2011 e 44/2011,

entrambe in data 19.07.2011;

VISTA l’ordinanza sindacale n. 2 datata 18.01.2026 del Comune di Castelvetrano;

CONSIDERATA: l’esposizione orografica dei porti di questo Compartimento Marittimo ai venti di

Levante e di Scirocco e la conseguente previsione di violente mareggiate che

potrebbero investire le infrastrutture portuali, con particolare riferimento alle opere

foranee e alle banchine esposte;

RITENUTA: la sussistenza di un pericolo grave, concreto ed attuale per l’incolumità pubblica e

privata, derivante dal possibile sormonto delle onde sulle banchine, dalla presenza di

detriti, dalla forza del vento e dalla scivolosità delle pavimentazioni in tutti gli scali di

competenza;

RAVVISATA: l’inderogabile necessità ed urgenza di adottare provvedimenti a carattere preventivo

e cautelare, atti a inibire la presenza di persone e mezzi nelle aree a rischio, al fine di

prevenire sinistri e salvaguardare la vita umana.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione all’accesso in ambito portuale)

Con effetto immediato e fino a cessata esigenza, correlata al ristabilirsi delle condizioni di

sicurezza meteomarine e alla revoca delle allerte vigenti, è disposto il DIVIETO ASSOLUTO di

accesso veicolare e pedonale all’interno di tutti gli ambiti portuali di competenza della scrivente

1Autorità Marittima (Porto Nuovo di Mazara del Vallo, approdo turistico di San Vito e porticciolo di

Marinella di Selinunte). L’interdizione si applica indistintamente a tutti i varchi portuali di accesso,

sia principali che secondari, presenti nei suddetti porti, nonché ai varchi ed alle banchine di

accesso alle aree in concessione, ivi comprese le strutture adibite al diporto nautico.

Fanno eccezione al presente divieto, oltre al personale preposto al soccorso ed alla vigilanza in

genere, gli addetti ai servizi tecnico-nautici e gli equipaggi dei motopesca all’ormeggio nel porto

Nuovo di Mazara del Vallo che, previa comunicazione preventiva alla sala operativa della

Capitaneria di porto (via telefono al numero 0923.946388), manifestassero la necessità di recarsi

sottobordo o a bordo unità, per il rinforzo degli ormeggi ed una migliore vigilanza dell’assetto

nave.

E’ fatto obbligo ai concessionari di strutture in ambito portuale di adottare tutte le precauzioni del

caso a tutela del personale di vigilanza che dovesse permanere all’interno della struttura per

monitorare l’andamento delle condizioni meteomarine, segnalando a questa Autorità marittima

ogni anomalia o problematica che possa avere riflessi sulla salvaguardia della vita umana in mare

e sulla sicurezza della navigazione.

Articolo 2

(Divieti specifici di circolazione e sosta)

È tassativamente vietato il transito, la sosta e la permanenza di persone e veicoli su tutte le

banchine, moli e piazzali ricadenti nei sorgitori di competenza della scrivente Autorità Marittima ed

è fatto specifico e perentorio divieto di avvicinarsi, a qualsiasi titolo, alle opere foranee, ai moli

guardiani, alle dighe (sia di sopraflutto che di sottoflutto) e ai frangiflutti presenti. Il divieto si intende

esteso alla sommità dei muri di paraonde e ai camminamenti alti, alla viabilità carrabile e pedonale

sottostante o adiacente alle opere di difesa, alle testate dei moli e a tutte le aree limitrofe allo

specchio acqueo direttamente esposte al moto ondoso. È, altresì, vietata la sosta in prossimità del

ciglio di tutte le banchine portuali, stante il rischio di onde di sormonto e/o repentine variazioni del

livello del mare.

Articolo 3

(Deroghe)

Fatta eccezione per quanto già prescritto all’articolo 1, eventuali deroghe potranno essere

concesse, caso per caso, esclusivamente per comprovate ed indifferibili esigenze di emergenza o

di servizio essenziale, previa specifica autorizzazione da rilasciarsi a cura di questa Autorità

Marittima.

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

La presente ordinanza viene emessa sotto i profili di competenza in materia di vigilanza e di polizia

marittima ed ai fini della sicurezza della Navigazione e portuale. Per i contravventori alla presente

ordinanza si applicheranno:

– autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale

di cui all’art. 1231 del C.N., nonché la sanzione di cui all’art. 1174 C.N. per violazione di

un provvedimento legalmente dato in materia di polizia dei porti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità

verrà assicurata mediante pubblicazione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale delle

Capitanerie di porto – Guardia costiera, all’indirizzo web: http://www.guardiacostiera.gov.it.

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